A.O. ORDINE MAURIZIANO DI
TORINO
REGOLAMENTO
DEI PERMESSI SPETTANTI AI DIPENDENTI
DALLA
CAT. A ALLA DS DEL COMPARTO SANITA’
PERMESSI
RETRIBUITI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Articolo 1
Permessi
per partecipazione a concorsi od esami – limitatamente ai
giorni di svolgimento delle prove – o per aggiornamento
professionale facoltativo comunque connesso all’attività di
servizio. Per queste ipotesi sono concedibili al massimo 8 giorni di
permesso all’anno.
In
merito a siffatta tipologia di permessi occorre precisare:
nel
tetto degli otto giorni annui non sono ricompresi gli eventuali
giorni di viaggio per i quali il dipendente dovrà utilizzare
istituti diversi
i
“concorsi” e gli “esami” cui fa riferimento la norma devono
intendersi come concorsi pubblici (quindi espletati presso enti
pubblici o parificati) e come esami attinenti alla carriera ed al
perfezionamento professionale o comunque tenuti presso Scuole o
Istituti di istruzione pubblica o parificati od infine sostenuti a
conclusione di corsi frequentati previa la concessione delle “150
ore”. In ogni caso osservati i requisiti sopracitati
l’Amministrazione concede i permessi di che trattasi.
per
le richieste di aggiornamento facoltativo si osservano le procedure
stabilite con la specifica regolamentazione aziendale della
formazione ed aggiornamento professionale.
Le
richieste di permesso retribuito di che trattasi vanno presentate,
corredate della relativa documentazione, al Servizio di appartenenza
di norma entro i 15 giorni precedenti la data dell’assenza; il
competente Responsabile le trasmette al Servizio Personale già
corredate del proprio visto. Vengono fatti salvi i casi per i quali
si sia venuti a conoscenza
dell’esigenza di richiedere il permesso soltanto oltre il termine
indicato, purchè naturalmente tali evenienze siano supportate da
idonea documentazione (vedi timbro postale o fax della lettera
d’invito, ecc.)
Articolo
2
Lutti
per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini
entro il primo grado: per queste ipotesi sono concessi tre giorni
consecutivi di permesso retribuito per evento (senza alcun “tetto”
annuale complessivo).
La
disciplina di questi permessi è stata regolamentata dal decreto 21
luglio 2000 n. 278 che ha previsto la fruibilità del permesso da
parte del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro
il secondo grado, anche non convivente (e quindi ascendenti
e discendenti in linea diretta quali figlio, padre, nonno, nipote,
nonché fratello e sorella), o
di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o
del lavoratore medesimi; inoltre a norma del CCNL questi permessi
spettano anche in caso di decesso di affini
entro il 1° grado, e quindi suocero, genero, nuora.
In
ogni caso ai tre giorni consecutivi concessi di diritto per il lutto,
non possono aggiungersi altri giorni eventualmente necessari per il
viaggio, in quanto il periodo di permesso non può superare il
“tetto” sancito dal contratto per ogni singolo evento luttuoso.
Per
fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore
di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni
nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere
utilizzati entro sette giorni dal decesso.
Infine
si precisa – sulla scorta degli orientamenti espressi dal
Dipartimento della Funzione Pubblica (ad esempio con nota del
13/12/96 di risposta ad uno specifico quesito) – che le ferie
possano essere interrotte anche dal permesso per lutto; invece gli
eventi luttuosi non interrompono i periodi di aspettativa in corso,
durante i quali, infatti, vi è una sospensione del rapporto di
lavoro.
Articolo 3
Permessi
per grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo
grado o del convivente nella misura di tre giorni lavorativi
all’anno, non cumulabili
(ovverosia non aggiuntivi) con quelli previsti dal successivo art.4 e
pertanto rientranti nel medesimo tetto e fruibili con le medesime
modalità.
La
disciplina di questi permessi è stata regolamentata dal decreto 21
luglio 2000 n. 278 che ha previsto la fruibilità del permesso da
parte del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro
il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente
la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Spettano
al lavoratore od alla lavoratrice nella misura di tre giorni
lavorativi l’anno, dietro presentazione di idonea documentazione
del medico specialista del SSN o con esso convenzionato o del medico
di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della
struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico. La
certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata
al Servizio Personale entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività
lavorativa del lavoratore o della lavoratrice, e
si deve riferire ad una delle situazioni patologiche elencate
all’art. 2 comma 1 lett. d) del citato DM 278/2000.
In
caso di grave infermità del convivente, i permessi in esame spettano
solo se la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il
lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore di
lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
I
giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni
dall’insorgenza della grave infermità o della necessità di
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Come
stabilito dall’art. 1 comma 3 del DM 278/2000, nei
giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non
lavorativi.
Articolo
4
A
domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell’anno,
3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o
familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli.
Si
precisa che all’Amministrazione compete il dovere di accertare,
mediante idonea documentazione, i motivi “particolari” che
inducono alla richiesta del permesso. Al riguardo si rileva che, per
il soddisfacimento di esigenze individuali del tutto generiche e non
oggettivamente rilevabili, è previsto un istituto tipico quale
quello dei “permessi brevi”. Pertanto i permessi non sono
concedibili per motivazioni generiche o oggettivamente non rilevabili
(ad esempio per il disbrigo di pratiche anche urgenti presso uffici
pubblici o per pratiche bancarie, come specificato anche dalla
Funzione Pubblica con parere del 18/6/96).
E’
opportuno procedere ad un riepilogo sintetico delle ipotesi più
ricorrenti e tali da giustificare la concessione dei citati permessi
anche mediante autocertificazione:
nascita
figlio e inserimento figlio adottivo o affidato:
sono concedibili permessi retribuiti consecutivi che devono comunque
essere fruiti entro il terzo giorno successivo all’evento (entro
lo stesso termine deve essere presentata la relativa richiesta di
concessione del permesso);
assistenza
a proprio familiare infermo
(e precisamente coniuge o convivente, figli, genitori, nonni,
nipote in linea diretta, fratello o sorella, suoceri, generi,
nuore): le richieste devono essere inoltrate tempestivamente e, di
norma, comunque prima dell’inizio dell’assenza, debitamente
corredata dalla necessaria documentazione. Quest’ultima deve
consistere in: autocertificazione o dichiarazione da cui risulti il
grado d’infermità del familiare nonché l’indispensabilità
dell’assistenza;
inserimento
figlio anche adottivo o affidato presso nido o scuola materna:
la richiesta va presentata tempestivamente, almeno 15 giorni prima
dell’assenza, accompagnata da apposita certificazione della
struttura scolastica;
eventi
calamitosi: è concedibile
permesso retribuito per la giornata o per le giornate nelle quali il
dipendente risulti impossibilitato a raggiungere la sede di lavoro a
seguito di calamità naturali quali inondazioni, eventi tellurici,
ecc. (art.
23 comma 2 CCNL 19/4/2004)
prestazioni
sanitarie – Visite Specialistiche, terapie e accertamenti
diagnostici: i dipendenti potranno ricorrere per la giustificazione
dell’assenza anche ai permessi retribuiti per documentati motivi
personali previa produzione di idonea certificazione rilasciata
dalla struttura che ha erogato la prestazione.
motivi
elettorali utilizzabili
per i giorni di viaggio dei dipendenti che debbono recarsi a votare
in località diversa da quella del luogo di lavoro (quando sia
giustificato dalla distanza tra i due luoghi);
Campagna
elettorale, qualora il dipendente sia candidato a consultazione
elettorale. Per eventuali esigenze ulteriori rispetto ai tre giorni
di permesso, l’interessato deve ricorrere a ferie od aspettativa
non retribuita (così anche le linee interpretative Aran in data
11/6/97);
partecipazione
ad esequie parente non
rientrante nella casistica del punto 2;
convocazione
Uffici Giudiziari e testimonianza per fatti non d’ufficio.
(art. 23
comma 2 CCNL 19/4/2004)
I
permessi di cui al presente punto 4) che possono essere
fruiti a giorni interi o alternativamente ad ore devono
essere quantificati esclusivamente ad ore nel rispetto del limite di
18 ore annue complessive così come previsto dall’art.
41 comma 1 del CCNL 7/4/1999. . Nel
caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa l’incidenza
dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene
computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo
avrebbe dovuto osservare , così come previsto dal comma 4 dell’art.
71 del d.l. 112 del 2008 convertito in legge 133/08.
Le
relative richieste vanno presentate al Servizio di appartenenza; il
competente Responsabile le trasmette al Servizio Personale già
corredate del proprio parere
Articolo
5
Il
dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione di matrimonio.
In
relazione a questa categoria di permessi, si precisa che il periodo
di assenza può essere richiesto anche entro i trenta giorni
successivi all’evento ma in ogni caso deve ricomprendere i giorni
festivi e quelli non lavorativi cadenti nel periodo.
La
richiesta va presentata almeno 15 giorni prima dell’assenza al
Servizio Personale allegando successivamente il certificato di
matrimonio o relativa certificazione.
I
permessi dei punti 1), 2), 3), 4) e 5) possono essere fruiti
cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie né, in
alcun modo, il trattamento economico.
Articolo
6
Il
dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad
altri permessi retribuiti, comunque denominati, previsti da
specifiche disposizione di legge.
Questi
ulteriori permessi retribuiti richiamati dal contratto non sono
computati nei limiti dei tetti relativi ai punti precedenti.
PERMESSI
NON RETRIBUITI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Articolo
7
A
norma dell’art. 31 del CCNL Integrativo del CCNL 7/4/1999
viene differenziato, per alcuni aspetti, il trattamento giuridico del
personale assunto a tempo determinato, cioè non di ruolo, rispetto a
quello del personale a tempo indeterminato.
In
merito ai “permessi ai dipendenti assunti a tempo determinato”,
possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di
10 giorni, salvo il caso di matrimonio.
Pertanto
non sono concedibili al personale non di ruolo alcuni dei permessi
retribuiti previsti dall’art. 21, ad eccezione del permesso
matrimoniale di 15 giorni; per i restanti casi (vedasi concorsi,
esami, aggiornamento facoltativo, lutto, motivi personali o
familiari) potranno essere concessi al massimo 10 giorni complessivi
di permesso non retribuito. Infine tenuto conto del tenore letterale
della disposizione contrattuale, si ritiene che anche al personale a
tempo determinato spettino i permessi che l’art. 21 individua come
“altri permessi retribuiti, comunque denominati, previsti da
specifiche disposizione di legge”, ad eccezione delle 150 ore annue
per studio.
ULTERIORI
ASSENZE DAL SERVIZIO
Articolo
8
Si
precisa infine che nelle circostanze sotto elencate l’assenza dal
servizio è da considerarsi come servizio attivo::
effettuazione
di visite mediche disposte dal
datore di lavoro;
attività
connesse allo svolgimento delle attribuzioni di rappresentanza per
la sicurezza ex D.lgs. 626/94;
attività
connesse alla nomina di Presidente, Componente o Segretario di
Commissioni di concorso. In ogni caso, poiché il gettone di
partecipazione al concorso ha natura forfettaria e compensa di per
sé il disagio derivante dalla maggiore attività prestata, le
eventuali ore eccedenti il normale orario giornaliero non sono
considerate utili ad alcun effetto, compreso quelli relativi al
lavoro straordinario. Inoltre
l’eventuale partecipazione a Commissioni concorsuali al di fuori
del Ssn rientra nel campo di applicazione dell’art. 53 D.Lgs.
165/01 e quindi, riferendosi ad incarichi extraistituzionali, deve
essere svolta fuori orario di servizio
partecipazione
ad assemblee sindacali per 12 ore annue pro capite;
attività
di Presidente di seggio o scrutatore in occasione delle elezioni
delle RSU ovvero di componente della Commissione Elettorale (si veda
nota ARAN n. 14081 del 14 ottobre 2001)
Assenze
per citazione a teste in procedimenti civili o penali, se questa si
riferisce a fatti attinenti le funzioni esercitate presso l’azienda
(qualora la citazione a teste riguardi fatti non d'ufficio trovano
invece applicazione i permessi retribuiti per motivi personali e
familiari, ai quali si rimanda). Sia nel civile che nel penale le
assenze per presenziare a procedimenti giudiziari in qualità di
imputato o parte lesa, dovranno invece essere sempre giustificate
con permesso breve o recupero ore o ferie
In
ogni caso la documentazione giustificativa dei permessi o delle
assenze dovrà essere tassativamente presentata dall’interessato
entro 5 giorni al Servizio Personale.
PERMESSI
BREVI NON RETRIBUITI
Articolo
9
Come
previsto dall’art. 22 del CCNL 7/4/1997, i dipendenti di ruolo e
non possono, a domanda, assentarsi dal lavoro su valutazione del
dirigente preposto all’unità organizzativa presso cui prestano
servizio, recuperando le ore
non lavorate di norma entro il mese successivo.
Tali permessi non possono essere di durata superiore alla
metà dell’orario di lavoro giornaliero, purchè questo sia
costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque
superare le 36 ore annue
Regolamento
sottoscritto in data 17 marzo 2009
AMMINISTRAZIONE
Dott.
Pascale
Dott.
Falco
Dott.ssa
Bossola
Dott.
Casella
Dott.ssa
Scaffidi
RSU
Comp.
CGIL Consiglio, Galotti, Valente
Comp.
CISL Gallea, Scalici, Messina, Romano, Pollato, Orlando
Comp.
UIL Acito, Melis, Marculli, Iacono, Pellegrino
Comp.
RDB Dell’Aera
Comp.
UGL Barberis, Santelli
OO.SS.
maggiormente rappresentative
CGIL
FP Di Leo
CISL
FPS Roncarolo
UIL
FPL Scassa
FSI
Bordolani, Quartesan
NURSING
UP non presente
FIALS
non presente